Le associazioni dei consumatori sono organizzazioni, identificate dalla legge 281/98 come formazioni sociali aventi come scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti. Le associazioni dei consumatori possono intervenire sia relativamente alle problematiche sollevate da un singolo soggetto sia relativamente a questioni di carattere più generale attraverso azioni collettive risarcitorie.
Allo scopo di regolamentare ed incentivare la creazione di organizzazioni, professionalmente strutturate, che possano fornire adeguata consulenza e supporto ai consumatori in caso di contenzioso è stato istituito presso il Ministero delle Attività Produttive l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. L’iscrizione a tale elenco è subordinata al possesso, da comprovare attraverso la presentazione di relativa documentazione, dei seguenti requisiti
-avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, come specificato in questa guida scrittura privata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro
-tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente alla associazione per gli scopi previsti dallo statuto
-numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio in almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse
-elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute
-svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti
-che i suoi rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione stessa, e i medesimi rappresentanti non rivestano la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.
Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è fatto divieto dell’esercizio di qualsiasi attività di promozione o pubblicità commerciale che abbia ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi. E’ vietata inoltre ogni possibile connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.