Le prestazioni di lavoro accessorio (art. 70[1], co. 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come sostituito dall’art. 1, co. 32, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma lavoro, modificato dall’art. 46-bis, co. 1, lett. d), D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) possono essere svolte nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, da parte della generalità dei lavoratori. Il ricorso al lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se svolto presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (INPS Circ. n. 49/2013).
Commercianti o professionisti. Se le prestazioni di lavoro accessorio sono effettuate nei confronti di imprenditori commerciali o di professionisti, fermo restando il limite primario dei 5.000 € annui di compensi, le attività svolte a favore di ciascun committente >non possono comunque superare i 2.000 € annui netti (pari a 2.666 € lordi). Secondo il Ministero del lavoro (Circ. n.4/2013), con l’espressione “imprenditore commerciale o professionista” si intende “qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo ‘commerciale’ possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa”.
Percettori di prestazioni integrative. Per il 2013, “prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 € di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 70, co. 1, D.Lgs. n. 276/2012) [2].
Settore agricolo.
Il lavoro accessorio può essere prestato in agricoltura con la seguente distinzione
attività agricole stagionali (ad es. vendemmia, raccolta delle olive: art. 70, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 276/2003) [3] : a) da giovani con meno di 25 anni di età,“ se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università”; b) da pensionati.
attività agricole svolte a favore dei piccoli imprenditori agricoli[4](art. 34, co. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), da parte della generalità dei lavoratori, ad eccezione dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (art. 70, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003).
In relazione al comparto agricolo, il Ministero del Lavoro ha precisato che “proprio in ragione della specialità del settore, si ritiene… che non trovi applicazione l’ulteriore limite di euro 2000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti” (Circ. 18 gennaio 2013, n. 4) e che “tenuto conto delle specificità del settore agricolo ed in attesa della nuova determinazione dell’importo orario del voucher, fermo restando il suo valore “nominale”, sia possibile fare riferimento, esclusivamente in tale settore, alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa”(Lettera circ. 18 febbraio 2013, n. 3439). Pertanto, nell’ipotesi in cui un’impresa agricola, in base al c.c.n.l., remuneri i dipendenti per la raccolta dei prodotti con 6,50 €, si potranno utilizzare circa 4 voucher per 6 ore di lavoro.
Impiego pubblico. Le prestazioni di lavoro accessorio a favore di committenti pubblici (Amministrazioni dello Stato, comprese le scuole, Enti locali) sono consentite nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, del patto di stabilità interno (art. 70, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003, come sostituito dall’art. 1, co. 32, L. n. 92/2012).
Molto interessante.