Nella prassi contabile vengono considerati oneri diversi della gestione le imposte indirette e, in genere, tutte le imposte e le tasse eccetto quelle sul reddito, purché non rappresentino oneri accessori all’acquisto. Rientra nella categoria anche l’imposta di bollo, cui si riferisce la presente guida che fornisce le indicazioni contabili di riferimento.
Taluni atti e documenti per assumere valore legale devono essere assoggettati all’imposta di bollo nella misura e secondo le modalità previste dalle tabelle indicate dal DPR 642/72. Si pensi, ad esempio, alle fatture esenti da imposta sul valore aggiunto di importo superiore ad euro 77,47 sulle quali va applicata una marca da bollo del valore di euro 1,81. Esistono diversi metodi di pagamento dell’imposta di bollo:
– in modo ordinario: mediante carta bollata;
– in modo straordinario: mediante marche da bollo;
– in modo virtuale: consiste nel pagamento dell’imposta all’amministrazione finanziaria ovvero altri uffici autorizzati, oppure con versamento in c/c postale.
Mentre la rilevazione contabile in partita doppia avviene sempre con il criterio di «cassa», ovvero si effettuano le registrazioni contabili al momento del pagamento dell’imposta di bollo, ai fini della predisposizione del bilancio è necessario applicare correttamente il principio della competenza, e quindi addebitare al conto economico soltanto le imposte di bollo effettivamente imputabili all’esercizio.
Si immagini il seguente esempio Vengono acquistate marche da bollo per complessivi euro 1.000 e ne vengono utilizzate euro 250 per atti giudiziari.
La scrittura da fare al momento dell’acquisto è Cassa valori bollati a Cassa 1.000
Al momento dell’utilizzo la scrittura da fare è, invece, Imposte di bollo a Cassa valori bollati 250
Il conto “Cassa valori bollati” deve essere incluso nell’attivo dello stato patrimoniale tra le disponibilità liquide, mentre il conto “imposte di bollo” va riepilogato nel conto economico tra gli oneri diversi.