l contratto di apprendistato “per la qualifica e per il diploma professionale” può essere siglato “in tutti i settori di attività”, “anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (art. 3, co. 1, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167) e riguarda i giovani ed adolescenti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età. Il limite massimo di età è, dunque, il giorno del compleanno dei 25 anni.
a durata del contratto di apprendistato qualificante “è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale” (art. 3, co.1, D.Lgs. n. 167/2011).
L’art. 2, co.1, lett. a-bis), così come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, ha poi inserito, tra i principi fondamentali che devono essere rispettati – dagli accordi interconfederali ovvero dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, deputati alla disciplina dell’apprendistato – , la “previsione di una durata minima del contratto” di apprendistato “non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma”.
La disposizione fa salvi solo i rapporti stagionali (art. 4, co. 5, D.Lgs. n. 167/2011), riservati all’apprendistato professionalizzante, con il rischio di penalizzare eventuali sperimentazioni “scolastiche” che richiedano periodi formativi inferiori ai 6 mesi.