L’assunzione dell’apprendista avviene in maniera diretta (come qualsiasi altro rapporto di lavoro) attraverso la stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Tuttavia, l’assunzione in servizio di un lavoratore con la qualifica di apprendista non comporta dl’instaurazione automatica di un rapporto di apprendistato e, pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere provata, dalla parte che l’allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, in particolare, dell’insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare l’assunzione degli apprendisti al Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa di trasmissione (art. 9-bis, co. 2, L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall’art. 1, co. 1180, L. 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. Legge finanziaria 2007).
Termine e modalità della comunicazione.
Termine di comunicazione ordinario. Il termine di comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro anche se si tratta di un giorno festivo. Infatti, stante il tenore letterale della norma e la sua finalità, la scadenza del termine in un giorno festivo non può comportare un suo automatico differimento al giorno successivo (cfr. Min. Lav. Nota 4 gennaio 2007, n. 440).
Termine di comunicazione d’urgenza. In caso d’urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di effettuare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro (almeno nome e cognome e/o ragione sociale, codice fiscale) (art. 9-bis, co. 2-bis, L. n. 608/1996, come modificato dall’art. 1, co. 1180, L. 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. Legge finanziaria 2007 ; cfr. Min. Lav. Nota 4 gennaio 2007, n. 440).
Comunicazione non seguita da assunzione. Qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si istauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio competente, comunque non oltre i 5 giorni successivi (cfr. Min. Lav. Nota 4 gennaio 2007, n. 440).
Prova dell’adempimento “comunicativo”. L’avvenuto adempimento dell’obbligo di comunicazione deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la trasmissione è stata effettuata[6] (cfr. Min. Lav. Nota 4 gennaio 2007, n. 440).
Destinatario della comunicazione. La comunicazione di assunzione deve essere inviata al “Servizio competente“- vale a dire: i Centri per l’impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità alle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano – nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
Per “sede di lavoro” si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro
Qualora il luogo di lavoro non coincida con la sede legale del datore di lavoro, il Servizio competente va comunque individuato con riferimento al comune ove è ubicata l’unità locale cui il lavoratore è adibito all’atto di assunzione (cfr. Min. Lav. Nota 4 gennaio 2007, n. 440).
Contenuto della comunicazione. La comunicazione deve contenere
i dati anagrafici dell’apprendista (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio)
la data di instaurazione del rapporto (che coincide con la data di iscrizione del lavoratore nei libri obbligatori)
l’esatta tipologia contrattuale
la qualifica professionale attribuita all’ apprendista all’atto dell’instaurazione del rapporto
il trattamento economico e normativo riconosciuto
la data di cessazione del rapporto di apprendistato (nei casi in cui la cessazione del rapporto sia certa nell’an, ma incerta nel quando, deve essere indicata all’atto dell’instaurazione una data presunta di cessazione).
Periodo di prova. Nel contratto di apprendistato, le parti possono convenire un periodo di prova (ai sensi dell’art. 2096 cod. civ.) di durata non superiore ai 2 mesi (art. 9, L. n. 25/1955). In questo periodo il lavoratore ha la possibilità di dare le dimissioni senza preavviso come spiegato nel dettaglio in questa guida sul sito Letteradidimissioni.net.
La prova dovrà avere ad oggetto la verifica dell’astratta idoneità del soggetto a svolgere quel tipo di attività e non certo la capacità professionale immediata.