Il contratto a termine è un contratto di lavoro subordinato la cui durata è determinata da condizioni oggettive che consistono nel completamento di un compito specifico, entro una certa data, o entro il verificarsi di un evento specifico (Direttiva CE 28 giugno 1999, n.1999/70/CE, clausola 3, co. 1).
Il contratto a tempo determinato si differenzia da quello a tempo indeterminato per l’elemento accidentale del “termine” (o “clausola di durata” o “termine finale di efficacia”) apposto dalle parti.
Tale contratto, disciplinato dal D.Lgs. 6 ottobre 2001, n. 368, così come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma lavoro (art. 1, co. 9-13) e dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 82, c.d. Legge Sviluppo 2012, è esplicitamente considerato un’eccezione [4] rispetto al contratto a tempo indeterminato (art. 1, co. 01, D.Lgs. n. 368/2001, sostituito dall’art. 1, co. 9, lett. a), L. n. 92/2012, secondo cui “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”; art. 1, co. 1, lett. a), L. n. 92/2012, secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è da considerarsi quale “contratto dominante” ).
Il termine di durata del contratto può essere stabilito (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 368/2001):
– direttamente: in tale ipotesi, le parti indicano in modo esplicito la data finale di durata del contratto di lavoro. Nel caso in cui il termine sia espressamente indicato, il datore di lavoro dovrà aver cura che permanga – fino alla data di scadenza fissata – il diretto collegamento tra l’attività svolta e le ragioni specificate nel contratto individuale (Confindustria, Circ. 10 ottobre 2001, n. 16766);
– indirettamente: in questa ipotesi, la data finale è connessa ad un evento che si verificherà sicuramente, ma non si sa esattamente quando (eventus certus an sed incertus quando), come, ad esempio, nel caso di rientro di una lavoratrice dalla maternità, oppure nel caso di compimento di un’opera o di un servizio.
La disciplina legale del contratto a termine ha subito una significativa evoluzione con l’art. 8, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che ha previsto la possibilità, per il contratto collettivo territoriale e/o aziendale (c.d. “contrattazione collettiva di prossimità”), di regolare, anche in deroga alle previsioni di legge e dei contratti nazionali, numerose materie relative al rapporto di lavoro, compreso il contratto a tempo determinato, con efficacia generalizzata nei confronti di tutti i lavoratori interessati. Tale disposizione, peraltro, risulta “depotenziata” a seguito dell’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011 tra Confindustria e i sindacati e della successiva postilla del 21 settembre 2011 dove si limita la possibilità di deroga del contratto aziendale nei limiti ammessi dal contratto nazionale.